STATUTO

PAF - PICCOLA ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA

Associazione di promozione sociale - APS



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata 

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un’associazione culturale denominata “PAF - Piccola Accademia di Fotografia - APS”, in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, con sede legale nel comune di Altamura (BA), è a tempo indeterminato.

Art. 2. L’associazione PAF, più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente statuto, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale.

Finalità e attività

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le seguenti attività:

  • Educazione, formazione e istruzione professionale con particolare riferimento alla cultura fotografica e alle arti visive in generale, con contaminazioni con altri linguaggi e forme d’arte, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di: corsi, workshop, masterclass, talk, seminari, tutoraggio, laboratori, attività didattiche, tirocini, residenze d’artista.

  • Divulgazione, promozione e fruizione dell’arte nei linguaggio del visivo in generale ma anche contaminati o in contatto con il Cinema, Teatro, Musica, Scittura e Lettura,  attraverso, a titolo di esempio,  iniziative quali: eventi, mostre, concorsi, festival, rassegne, incontri, cineforum, pubblicazioni, stampe, attività benefiche.

  • Monitoraggio, tutela, documentazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale e del paesaggio, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  mediante forme di: realizzazione e/o conservazione di Archivi Storici dedicati, promozione del valore culturale, folkloristico e storico del territorio, mappatura del paesaggio, rilevamenti delle trasformazioni sociali, urbanistiche, relazionali.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.


Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’associazione, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche per mezzo di rappresentati legali, enti  del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Art. 7. La domanda di ammissione è subordinata a delibera del Consiglio Direttivo che la valuterà a suo insidacabile giudizio. In caso di rigetto della domanda, verrà fatta comunicazione entro 60 giorni dalla richiesta come da normativa. All’atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e il suo mantenimento è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.


Tipologia dei soci

Art. 8. I soci che costituiscono l’associazione sono suddivisi in: fondatori, ordinari, sostenitori e volontari. 

  • I soci fondatori sono coloro che appaiono e intervengono nell’atto costitutivo, denominati quindi soci fondatori. 

  • I soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni o circoli che assumono la qualità di associati succesivamente alla costituzione dell’associazione. 

  • I soci sostenitori e volontari sono persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati che tramite donazioni sostengono le iniziative dell’associazione. 


Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di essere informati e fruire le iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Art.10. I soci sostenitori sono coloro i quali, condividendo gli ideali dell’associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione. 

Art. 11. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.  Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 12. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione. 

Art. 13. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


Perdita della qualità di socio

Art. 14. La qualità di socio si perde per morte, per morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata (resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso), per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. 


Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell’associazione: il Presidente, il Direttore Artistico, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci. Tutte le cariche sociali sono elettive.

L’Assemblea

Art. 16. L’Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto a partecipare. Ciascun socio iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con la quota associativa ha diritto di voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.

Art. 17. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La convocazione deve contenere il luogo dell’incontro e l’ordine del giorno. 

Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • delibera elezione e  revoca delle cariche 

  • delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

  • delibera sull’esclusione di un associato

  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;

  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. 

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Art. 21. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto dagli amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo e da un minimo di tre e un massimo di cinque consiglieri eletti dall’Assemblea i cui nomi sono iscritti nel libro dei soci. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. È convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo del consiglio. La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno 5 giorni prima della riunione stessa. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dell’associazione è anche il presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente; 

  • elegge tra i propri componenti il vice presidente; 

  • elegge il segretario; 

  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; 

  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività; 

  • nomina un amministratore, anche esterno e non socio, responsabile dei fondi;

  • compila e verifica il bilancio d’esercizio consuntivo e preventivo;

  • conferisce procure generali e speciali; 

  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; 

  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali; 

  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 

  • delibera in ordine alla perdita dello status di socio. 


Il Presidente 

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri al Direttore Artistico con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. 


Il Tesoriere

Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. 


Patrimonio sociale 

Art. 27. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative degli aderenti;

  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • rendite patrimoniali;

  • attività di raccolta fondi;

  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; 

  • ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione. 

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Tale patrimonio deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione. 

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Dipendenti e collaboratori

Art. 29. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratore autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. 

Libri sociali

Art. 30. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

libro degli associati; 

 registro dei volontari;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.


Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Norma finale

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.